Protocollo 2010 alla Convenzione HNS
Il Protocollo alla Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni derivanti dal trasporto per mare di sostanze nocive e pericolose è stato ratificato da Belgio, Germania, Olanda e Svezia lo scorso 14 aprile.
Con il simultaneo deposito del relativo strumento da parte di questi quattro Stati, i Paesi contraenti sono ora saliti a dodici, ovvero il numero che, all’art. 21(a) del Protocollo, è indicato essere necessario per la sua entrata in vigore.
A tal fine è tuttavia ulteriormente previsto dal suddetto articolo che almeno quattro dei dodici Stati che hanno espresso il consenso ad essere vincolati dal Protocollo abbiano una flotta mercantile con tonnellaggio non inferiore a due milioni di unità di stazza lorda.
Inoltre, all’art. 2(b) è anche richiesto che, conformemente a quanto indicato ai paragrafi 4 e 6 dell’articolo 20, al deposito dello strumento di ratifica gli Stati parte facciano avere al Segretario Generale dell’IMO, entro il 31 maggio di ogni anno e sino all’entrata in vigore del Protocollo per ciascuno Stato, documentazione sul quantitativo totale di carico contributivo HNS ricevuto in quello Stato durante l’anno solare precedente, come disposto dall’art. 21(b).
Il Protocollo entrerà in vigore 18 mesi dopo che gli Stati che ne sono parte avranno ricevuto, durante l’anno solare precedente, un quantitativo totale di almeno 40 milioni di carico contributivo HNS.
L’IMO ha comunicato che il quantitativo totale di carico contributivo ricevuto nel 2025 dai quattro nuovi Stati parte ammonta a quasi 28 milioni di tonnellate.
L’IMO fa anche sapere che nel corso del 2024 gli altri otto Stati contraenti hanno ricevuto un totale di oltre 22 milioni di carico contributivo HNS e che il quantitativo per il 2025 verrà accertato dopo il 31 maggio 2026.
Questo al fine di determinare la data dell’entrata in vigore del Protocollo dopo 18 mesi, ovvero al più presto il 30 novembre 2027.
Gli otto Stati che avevano precedentemente ratificato il Protocollo sono Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Norvegia, Slovacchia, Sud Africa, Turchia, di cui 5 con oltre 2 milioni di unità di stazza lorda di carico contributivo HNS ciascuno.
Potrà notarsi che mentre numerosi Stati parte sono Paesi del Nord Europa, non vi è nessun Paese del Mare Mediterraneo.
Giusto quanto all’articolo 3, il Protocollo si applica a qualsiasi danno causato nel territorio di uno Stato parte, compreso il mare territoriale, e ai danni da contaminazione all’ambiente causato nelle loro zone economiche esclusive e istituisce un regime internazionale uniforme di responsabilità e risarcimento per danni da inquinamento, incendi, esplosioni, morte e lesioni.






